Lavoratori Somministrati – Collocamento Obbligatorio – Autoliquidazione INAIL – Tabelle ACI
1 – LAVORATORI SOMMINISTRATI
2 – COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
3 – AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2025/2026
4 – TABELLE ACI DEI COSTI CHILOMETRICI 2026
1 – Lavoratori somministrati
Entro il 31.01.2026 i datori di lavoro che nel corso dell’anno 2025 hanno utilizzato lavoratori con contratto di somministrazione, devono effettuare una comunicazione contenente:
- il numero dei contratti di somministrazione conclusi
- la durata dei contratti di somministrazione
- il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati
Detta comunicazione può essere alternativamente consegnata a mano, inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure trasmessa a mezzo PEC alle rappresentanze aziendali (RSA), ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il mancato o non corretto invio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1.250,00.
2 – Collocamento Obbligatorio
Entro il 31.01.2026 i datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di collocamento obbligatorio, sono tenuti ad inviare telematicamente, al servizio presso cui sono istituiti gli elenchi dei lavoratori disabili per l’avviamento al lavoro, il prospetto informativo sulla situazione occupazionale al 31 dicembre 2025, comunicando:
- il numero complessivo dei lavoratori dipendenti;
- il numero e i nominativi dei lavoratori computati nella quota di riserva;
- i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori in condizioni di disabilità e/o appartenenza alle categorie protette;
- eventuali convenzioni per l’assunzione o concessioni di esonero o compensazioni territoriali ottenute.
Trattandosi di invio telematico, il temine del 31 gennaio non subisce proroghe nel caso di coincidenza con la giornata di sabato.
L’invio non è obbligatorio quando, rispetto all’ultimo prospetto inviato, non siano intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
In caso di inadempimento sono applicabili le sanzioni amministrative in misura fissa, ma progressiva, di € 702,43 maggiorata di € 34,02 per ogni giorno di ritardo nella presentazione rispetto ai termini di Legge.
3 – Autoliquidazione INAIL 2025/2026
Il termine di presentazione (esclusivamente telematica) della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2025 per l’autoliquidazione 2025/2026 è il 02.03.2026 (il termine effettivo del 28.02.2026 cade di sabato). Il pagamento del premio assicurativo è fissato al 16.02.2026 (sono comunque sempre previste le forme di pagamento rateale).
Sempre entro il 16.02.2026 va inoltrata l’eventuale comunicazione motivata di riduzione dei salari presunti del 2026, da parte dei datori di lavoro che ipotizzano di erogare nell’anno 2026 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2025. Tale importo costituirà la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2026. L’INAIL potrà in ogni caso disporre controlli in merito all’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte.
4 – Tabelle ACI dei costi chilometrici 2026
Sono entrate in vigore con decorrenza 01.01.2026 le nuove “Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci”, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 297 del 23.12.2025.
Tali costi chilometrici sono utilizzati per la determinazione del fringe-benefit, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo (ai dipendenti o agli amministratori), per esigenze di lavoro e per esigenze private.
Per l’individuazione del fringe benefit da tassare si assume una percentuale forfettaria dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali.
La percentuale varia in base alla tipologia di veicolo assegnato, come di seguito indicato:
| Fringe Benefit Auto 2026 | |
| Tipologia Alimentazione Veicolo | Tassazione Fringe Benefit |
| Benzina, Diesel, GPL, Metano | 50% |
| Veicoli ibridi plug-in | 20% |
| Veicoli a batteria (trazione elettrica integrale) | 10% |
Nella tabella sottostante riepiloghiamo la precedente disciplina, ancora valida per i contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 2025
| Emissioni anidride carbonica | Tassazione fringe benefit | |
| Contratti stipulati fino al 30/06/2020 | Contratti stipulati dal 1/07/2020 al 31/12/2024 | |
| Fino a 60 g/Km | 25% | |
| Da 61 g/Km a 160 g/Km | 30% | |
| Da 161 g/Km a 190 g/Km | 40% | 50% |
| Superiore a 190 g/Km | 50% | 60% |
Segnaliamo che nella determinazione del fringe benefit si dovrà anche tenere conto delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 233/2025, documento di prassi con il quale è stato precisato che le somme a carico del dipendente in busta paga per optional aggiuntivi sui veicoli aziendali concessi in uso promiscuo non incidono sulla determinazione del valore del benefit tassabile in busta ai sensi dell’art. 51, comma 4, lettera a) del D.P.R. n. 917/1986.
Il valore del fringe benefit resta quindi quello stabilito dalle tabelle ACI, e non può essere ridotto dalle spese per accessori extra che il dipendente sostiene a suo carico.
Allo scopo della corretta individuazione dei dati da utilizzare per la determinazione del fringe-benefit, in allegato alla presente comunicazione troverete le “Tabelle ACI 2026” in formato pdf.
- autoveicoli benzina fuori produzione
- autoveicoli benzina in produzione
- autoveicoli benzina-gpl benzina-metano e metano fuori produzione
- autoveicoli benzina-gpl e ibrido benzina-gpl in produzione
- autoveicoli gasolio fuori produzione
- autoveicoli gasolio in produzione
- autoveicoli elettrici fuori produzione
- autoveicoli elettrici in produzione
- autoveicoli ibridi plug-in fuori produzione
- autoveicoli ibridi plug-in in produzione
- autoveicoli ibrido-benzina fuori produzione
- autoveicoli ibrido-benzina in produzione
- autoveicoli ibrido-gasolio fuori produzione
- autoveicoli ibrido-gasolio in produzione
- motoveicoli
- autocaravan
Le nuove Tabelle sono utilizzate anche per il calcolo dei rimborsi chilometrici spettanti ai dipendenti e professionisti che utilizzano il proprio mezzo per conto del datore di lavoro/committente.
Rimaniamo come di consueto a disposizione per eventuali chiarimenti

