Assegno unico e universale: cosa sapere sulla nuova misura

  • Avatarby StudioBianchi
  • Feb 28, 2022
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A partire dal prossimo 1° marzo 2022 entrerà in vigore l’assegno unico e universale, una nuova misura a sostegno delle famiglie con figli a carico che andrà a sostituire – ferme restanti alcune eccezioni – una serie di misure attualmente in vigore.

In questo articolo ci proponiamo di indicare le caratteristiche sostanziali, ma anche i requisiti e le modalità di erogazione di questo importante strumento, cominciando col chiarire che:

  • l’assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’art. 8 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (TUIR): ciò significa che l’importo riconosciuto non sarà soggetto a IRPEF.
  • l’assegno unico e universale sarà corrisposto a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti a prescindere
    • dalla situazione lavorativa (non è quindi riservato ai soli lavoratori dipendenti)
    • dall’ammontare del reddito percepito

Cos’è l’assegno unico e universale

Secondo la misura introdotta dalla Legge n.46/2021, l’assegno unico e universale per i figli a carico che sarà ufficialmente introdotto a partire dal 1° marzo 2022 verrà erogato su base mensile, fino al mese di febbraio dell’anno successivo.

È importante notare che il termine “unico” sta a indicare che questo strumento andrà a sostituire tutte le forme di sostegno economico attualmente in vigore per le famiglie con figli a carico. Risultano quindi abrogate: premio alla nascita o all’adozione (contributo una tantum di 800 euro), fondo di sostegno alla natalità, assegno di natalità (chiamato anche “Bonus Bebè”), assegno per il nucleo familiare (ANF), prestazioni a favore dei nuclei con almeno tre figli minori di cui all’art. 65 della Legge n. 448/1998, che sono riconosciute a partire dal 1999. Rimane invece escluso (e quindi in vigore) il bonus asilo nido.

Il termine “universale” si riferisce invece al fatto che l’assegno unico e universale sarà corrisposto a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti, a prescindere dalla loro situazione lavorativa. Si tratta di una differenza importante rispetto al passato, se si pensa che molte delle misure precedentemente in vigore erano invece riservate ai lavoratori dipendenti.

I requisiti e i beneficiari dell’assegno unico e universale

L’articolo 3 del Decreto legislativo 230/2021 mette in luce i requisiti necessari a poter beneficiare dell’assegno unico e universale. Tali requisiti dovranno essere tali non soltanto al momento della presentazione della richiesta, ma per tutto il periodo di riconoscimento della misura.

Il beneficiario dovrà innanzitutto essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, o un suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. E ancora, l’assegno potrà essere erogato anche al cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di permesso unico di lavoro autorizzato di una durata superiore a sei mesi, o di un permesso di soggiorno per motivi di ricerca e autorizzato al soggiorno in Italia per un periodo di oltre sei mesi.

Il contribuente dovrà inoltre essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia e avere la residenza o il domicilio abituale nel nostro Paese. Dovrà poi essere o essere stato residente in Italia per almeno due anni (anche non continuativi), o ancora essere titolare di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata pari almeno a 6 mesi.

L’assegno unico e universale sarà riconosciuto ai nuclei familiari così come indicato a seguire:

  • Per ogni figlio minorenne a carico a decorrere dal settimo mese di gravidanza
  • Per ogni figlio maggiorenne a carico del nucleo familiare e comunque non oltre il compimento dei 21 anni di età e solamente nel caso in cui il figlio si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:
    • Frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea
    • Svolga un tirocinio e possieda un reddito complessivo inferiore agli 8000 euro annui
    • Sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego
    • Svolga il servizio civile universale

È importante sottolineare che l’assegno unico e universale viene inoltre riconosciuto per ogni figlio affetto da disabilità certificata e a carico del nucleo familiare, indipendentemente dall’età.

Qual è l’importo dell’assegno unico e universale?

L’importo dell’assegno unico e universale varia sulla base dell’ISEE e della composizione del nucleo familiare.

Spetta anche ai nuclei familiari sprovvisti di ISEE sulla base di un’autodichiarazione che dovrà essere rilasciata dal richiedente in fase di presentazione della domanda (ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445/2020).

L’importo dell’assegno sarà calcolato in funzione di una serie di criteri, tutti elencati in dettaglio dall’art. 4 del D.Lgs. n.230/2021 e così riassunti:

  • Figlio di minore età: viene riconosciuto un importo pari a 175 euro al mese in caso di ISEE pari o inferiore ai 15.000 euro. All’aumento dell’ISEE, l’importo dell’assegno diminuirà in modo graduale fino ad attestarsi a 50 euro per gli ISEE uguali o superiori ai 40.0000 euro.
  • Figlio maggiorenne fino ai 21 anni di età, anche con disabilità: l’importo è di 85 euro al mese in caso di ISEE pari o inferiore ai 15.000 euro. All’aumento dell’ISEE, l’importo dell’assegno diminuirà in modo graduale fino ad attestarsi a 25 euro per gli ISEE uguali o superiori ai 40.0000 euro.

In caso di assenza di ISEE, l’assegno spetterà invece sulla base dei dati autodichiarati dal richiedente al momento della domanda. In caso di successiva presentazione di ISEE, sono previste diverse ipotesi:

  • Se l’ISEE viene presentato entro il 30 giugno: la prestazione viene conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo.
  • Se l’ISEE viene presentato dal 1° luglio in poi: la prestazione si calcola sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione.
  • Se l’ISEE non viene presentato o se è pari o superiore ai 40.000 euro: la prestazione viene calcolata sull’importo minimo, pari a 50 euro per i figli minori e a 25 euro per quelli maggiorenni.

Eventuali variazioni del nucleo familiare andranno ovviamente comunicate in modo obbligatorio all’INPS, sia attraverso la procedura online dell’assegno unico sia tramite ISEE.

Per quanto riguarda le possibili maggiorazioni degli importi, esse sono legate a particolari condizioni specifiche del nucleo familiare, ossia:

  • Presenza di figli successivi al secondo: la maggiorazione è di 85 euro/mese per ciascun figlio successivo e viene erogata in misura piena per ISEE pari o inferiori ai 15.000 euro. Per ISEE superiori, l’importo si riduce gradualmente fino ad arrivare a 15 euro per ISEE pari o superiori ai 40.000 euro.
  • Presenza di figli minorenni con disabilità: la maggiorazione è stabilita sulla base della condizione di disabilità come definita a fini ISEE ed è pari a 105 euro al mese in caso di non autosufficienza; 95 euro al mese in caso di disabilità grave; 85 euro mensili in caso di disabilità media.
  • Presenza di figli disabili dai 18 ai 20 anni di età: fino al compimento dei 21 anni di età la maggiorazione prevista è pari a 80 euro mensili.
  • Presenza di entrambi i genitori con reddito di lavoro: per ogni figlio minore si prevede una maggiorazione di 30 euro per ISEE pari o inferiore ai 15.000 euro, mentre l’importo si riduce gradualmente all’aumentare dell’ISEE fino ad annullarsi in presenza di un ISEE pari o superiore ai 40.000 euro.
  • Presenza di una madre di età inferiore ai 21 anni: per ogni figlio minore è prevista una maggiorazione di 20 euro mensili.
  • Presenza di quattro o più figli nello stesso nucleo familiare: si prevede una maggiorazione forfettaria di 100 euro mensili.

La maggiorazione transitoria dell’assegno unico e universale

Un’ulteriore maggiorazione è prevista per le prime tre annualità dell’applicazione dell’assegno unico e universale. Si tratta di un benefit transitorio riconosciuto soltanto ad alcuni nuclei familiari, ossia a coloro che soddisfano due ulteriori condizioni:

  • ISEE del nucleo familiare non superiore ai 25.000 euro
  • Aver percepito, nel corso dell’anno 2021, l’assegno per il nucleo familiare (ANF) in presenza di figli minori (da parte del richiedente o di un altro componente del suo nucleo familiare).

L’importo della maggiorazione transitoria è variabile. Erogato mensilmente, questo importo andrà gradualmente a diminuire con il passare del tempo.

Assegno unico e universale e regime forfettario

Le novità introdotte dal nuovo assegno unico e universale potranno incidere o meno sulla convenienza di adottare il regime forfettario (Legge n.190/2014).

Se, infatti, consideriamo che in passato poteva risultare più favorevole adottare il regime in contabilità semplificata vista la possibilità di beneficiare delle detrazioni IRPEF per i figli a carico, l’abrogazione di tali detrazioni a partire dal prossimo 1° marzo 2022 potrebbe rendere necessaria una nuova e specifica valutazione sul caso specifico.

In questo senso, i professionisti di Studio Bianchi sono a disposizione per offrire consulenza e individuare la soluzione più vantaggiosa sulla base delle specifiche esigenze: è sufficiente contattarci per prendere un appuntamento.

Come presentare la domanda per l’assegno unico e universale

La domanda per l’assegno unico e universale può essere presentata a partire dal 1° gennaio di ogni anno, in riferimento al periodo compreso tra il marzo successivo e il marzo dell’anno seguente. A seconda della data di presentazione della domanda, andrà a variare la decorrenza dell’assegno:

  • Domanda presentata dal 1° gennaio al 30 giugno: assegno con decorrenza dalla mensilità di marzo
  • Domanda presentata dal 1° luglio in poi: assegno con decorrenza dal mese successivo a quello della domanda

È possibile presentare la domanda soltanto in modalità telematica sul portale dell’INPS, da uno dei due genitori che esercitano la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio. I figli che raggiungono la maggiore età possono a loro volta presentare personalmente la domanda, in sostituzione dell’istanza presentata dai genitori così da richiedere la corresponsione diretta dell’assegno unico e universale a loro spettante.

Per quanto riguarda l’erogazione, l’assegno potrà essere pagato in misura intera a uno dei due genitori oppure ripartito tra di essi, in tre modalità diverse: con accredito su conto corrente bancario o postale, carta di credito o debito dotata di codice IBAN o libretto di risparmio dotato di codice IBAN; con pagamento in contanti presso uno sportello postale; con accredito sulla carta su cui viene mensilmente accreditato l’importo del Reddito di Cittadinanza.

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