Lavoratori Somministrati – Collocamento Obbligatorio – Autoliquidazione INAIL – Tabelle ACI
1 – LAVORATORI SOMMINISTRATI
2 – COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
3 – AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2024/2025
4 – TABELLE ACI DEI COSTI CHILOMETRICI 2025
1 – Lavoratori somministrati
Entro il 31.01.2025 i datori di lavoro che nel corso dell’anno 2024 hanno utilizzato lavoratori con contratto di somministrazione, devono effettuare una comunicazione contenente:
- il numero dei contratti di somministrazione conclusi
- la durata dei contratti di somministrazione
- il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati
Detta comunicazione può essere alternativamente consegnata a mano, inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure trasmessa a mezzo PEC alle rappresentanze aziendali (RSA), ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il mancato o non corretto invio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1.250,00.
2 – Collocamento Obbligatorio
Entro il 31.01.2025 i datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di collocamento obbligatorio, sono tenuti ad inviare telematicamente, al servizio presso cui sono istituiti gli elenchi dei lavoratori disabili per l’avviamento al lavoro, il prospetto informativo sulla situazione occupazionale al 31 dicembre 2024, comunicando:
- il numero complessivo dei lavoratori dipendenti;
- il numero e i nominativi dei lavoratori computati nella quota di riserva;
- i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori in condizioni di disabilità e/o appartenenza alle categorie protette;
- eventuali convenzioni per l’assunzione o concessioni di esonero o compensazioni territoriali ottenute.
Trattandosi di invio telematico, il temine del 31 gennaio non subisce proroghe nel caso di coincidenza con la giornata di sabato.
L’invio non è obbligatorio quando, rispetto all’ultimo prospetto inviato, non siano intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
In caso di inadempimento sono applicabili le sanzioni amministrative in misura fissa, ma progressiva, di € 702,43 maggiorata di € 34,02 per ogni giorno di ritardo nella presentazione rispetto ai termini di Legge.
3 – Autoliquidazione INAIL 2024/2025
Il termine di presentazione (esclusivamente telematica) della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2024 per l’autoliquidazione 2024/2025 è il 28.02.2025. Il pagamento del premio assicurativo è fissato al 17.02.2025 (sono comunque sempre previste le forme di pagamento rateale).
Sempre entro il 17.02.2025 va inoltrata l’eventuale comunicazione motivata di riduzione dei salari presunti del 2025, da parte dei datori di lavoro che ipotizzano di erogare nell’anno 2025 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2024. Tale importo costituirà la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2025. L’INAIL potrà in ogni caso disporre controlli in merito all’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte.
4 – Tabelle ACI dei costi chilometrici 2025
Sono entrate in vigore con decorrenza 01.01.2025 le nuove “Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci”, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 304 del 30.12.2024.
Tali costi chilometrici sono utilizzati per la determinazione del fringe-benefit, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo (ai dipendenti o agli amministratori), per esigenze di lavoro e per esigenze private.
Le tabelle 2025 recepiscono la nuova modalità di calcolo del fringe-benefit introdotta con la Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 48, L. 207/2024), che disciplina le modalità di calcolo del fringe benefit per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo, con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, introducendo un nuovo criterio di calcolo fondato sulla tipologia di veicolo in base all’alimentazione, come da tabella sotto riportata:
Fringe Benefit Auto 2025 |
|
Tipologia Alimentazione Veicolo |
Tassazione Fringe Benefit |
Benzina, Diesel, GPL, Metano | 50% |
Veicoli ibridi plug-in | 20% |
Veicoli a batteria (trazione elettrica integrale) | 10% |
Riepiloghiamo per comodità la precedente disciplina, ancora valida per i contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 2025
Emissioni anidride carbonica |
Tassazione fringe benefit |
|
Contratti stipulati fino al 30/06/2020 |
Contratti stipulati dal 1/07/2020 al 31/12/2024 |
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Fino a 60 g/Km |
25% |
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Da 61 g/Km a 160 g/Km |
30% |
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Da 161 g/Km a 190 g/Km |
40% |
50% |
Superiore a 190 g/Km |
50% |
60% |
Allo scopo della corretta individuazione dei dati da utilizzare per la determinazione del fringe-benefit, in allegato alla presente comunicazione troverete le “Tabelle ACI 2025” in formato pdf.
- autoveicoli benzina fuori produzione
- autoveicoli benzina in produzione
- autoveicoli benzina-gpl benzina-metano e metano fuori produzione
- autoveicoli benzina-gpl in produzione
- autoveicoli gasolio fuori produzione
- autoveicoli gasolio in produzione
- autoveicoli elettrici fuori produzione
- autoveicoli elettrici in produzione
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- autoveicoli ibridi plug-in in produzione
- autoveicoli ibrido-benzina fuori produzione
- autoveicoli ibrido-benzina in produzione
- autoveicoli ibrido-gasolio fuori produzione
- autoveicoli ibrido-gasolio in produzione
- motoveicoli
- autocaravan
Le nuove Tabelle sono utilizzate anche per il calcolo dei rimborsi chilometrici spettanti ai dipendenti e professionisti che utilizzano il proprio mezzo per conto del datore di lavoro/committente.
Rimaniamo come di consueto a disposizione per eventuali chiarimenti