Lavoratori Somministrati – Collocamento Obbligatorio – Autoliquidazione INAIL – Tabelle ACI

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  • Gen 19, 2024
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1 – LAVORATORI SOMMINISTRATI

2 – COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

3 – AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2022/2024

4 – TABELLE ACI DEI COSTI CHILOMETRICI 2024

 1 – Lavoratori somministrati

Entro il 31.01.2024 i datori di lavoro che nel corso dell’anno 2023 hanno utilizzato lavoratori con contratto di somministrazione, devono effettuare una comunicazione contenente:

  • il numero dei contratti di somministrazione conclusi
  • la durata dei contratti di somministrazione
  • il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati

Detta comunicazione può essere alternativamente consegnata a mano, inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure trasmessa a mezzo PEC alle rappresentanze aziendali (RSA), ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il mancato o non corretto invio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1.250,00.

 2 – Collocamento Obbligatorio

Entro il 31.01.2024 i datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di collocamento obbligatorio, sono tenuti ad inviare telematicamente, al servizio presso cui sono istituiti gli elenchi dei lavoratori disabili per l’avviamento al lavoro, il prospetto informativo sulla situazione occupazionale al 31 dicembre 2023.

Trattandosi di invio telematico, il temine del 31 gennaio non subisce proroghe nel caso di coincidenza con la giornata di sabato.

L’invio non è obbligatorio quando, rispetto all’ultimo prospetto inviato, non siano intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

In caso di inadempimento sono applicabili le sanzioni amministrative in misura fissa, ma progressiva, di € 635,11 maggiorata di € 30,76 per ogni giorno di ritardo nella presentazione rispetto ai termini di Legge.

 3 – Autoliquidazione INAIL 2023/2024

Il termine di presentazione (esclusivamente telematica) della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2023 per l’autoliquidazione 2023/2024 è il 29.02.2024. Il pagamento del premio assicurativo è fissato al 16.02.2024 (sono comunque sempre previste le forme di pagamento rateale).

Sempre entro il 16.02.2024 va inoltrata l’eventuale comunicazione motivata di riduzione dei salari presunti del 2024, da parte dei datori di lavoro che ipotizzano di erogare nell’anno 2024 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2023. Tale importo costituirà la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2024. L’INAIL potrà in ogni caso disporre controlli in merito all’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte.

4 – Tabelle ACI dei costi chilometrici 2024

Sono entrate in vigore con decorrenza 01.01.2024 le nuove “Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci”, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 298 del 22.12.2023.

Tali costi chilometrici sono utilizzati per la determinazione del fringe-benefit, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla conces­sione in uso dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo (ai dipendenti o agli amministratori), per esigenze di lavoro e per esigenze private.

Dal 1° luglio 2021 la determinazione di questo tipo di benefit prevede gradi di imponibilità inversamente proporzionali al livello di inquinamento del veicolo concesso in uso, per questo le tabelle pubblicate evidenziano già l’importo del fringe benefit annuale in base alle diverse casistiche.

Più precisamente, l’ammontare del fringe benefit deve essere calcolato moltiplicando il costo chilometrico indicato nelle tabelle per 15mila km, che sono ritenuti i chilometri di percorrenza convenzionale per l’uso promiscuo, e applicando la percentuale valida per lo specifico livello di emissioni di Co2 come segue:

  • 25% per i veicoli con emissioni non superiori a 60 grammi per chilometro (g/km di Co2);
  • 30% per emissioni superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
  • 50% con emissioni da 160 a 190 g/km;
  • 60% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km.

L’attuale regime deve essere applicato ai veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso ai dipendenti con contratti stipulati a partire dal 1° luglio del 2020.

Allo scopo della corretta individuazione dei dati da utilizzare per la determinazione del fringe-benefit, in allegato alla presente comunicazione troverete le “Tabelle ACI 2024” in formato pdf.

Le nuove Tabelle sono utilizzate anche per il calcolo dei rimborsi chilometrici spettanti ai dipendenti e professionisti che utilizzano il proprio mezzo per conto del datore di lavoro.

Rimaniamo come di consueto a disposizione per eventuali chiarimenti.

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