NUOVE RESTRIZIONI SANITARIE ED AL MONDO PRODUTTIVO, NAZIONALI E REGIONALI

  • Avatarby StudioBianchi
  • Mar 23, 2020
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Domenica 22 marzo un nuovo D.P.C.M., pubblicato in serata sulla Gazzetta Ufficiale e subito entrato in vigore, ridefinisce i confini delle attività consentite, mentre la nuova ordinanza 22 marzo 2020 del Ministero della Salute limita ulteriormente la circolazione delle persone su tutto il territorio nazionale.

In particolare, il Decreto dispone la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, tranne quelle espressamente elencate nell’allegato 1 al D.P.C.M.

Tutte le attività sospese possono comunque proseguire “in modalità agile” o a distanza.

La sospensione non è immediata. Prevede infatti l’art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 22 marzo 2020 che le imprese che devono sospendere l’attività in forza del Decreto devono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo, compresa la spedizione della merce in giacenza.

E’ inoltre consentita la prosecuzione anche per le attività non espressamente elencate all’allegato 1 che siano funzionali ad assicurare la continuità delle filiere di quelle essenziali.

In questo caso, occorre effettuare una comunicazione al Prefetto della provincia in cui è ubicata l’attività produttiva, nella quale devono essere espressamente indicate le imprese e le amministrazioni (servizi di pubblica utilità) beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.

Infine, viene prevista la possibilità di proseguire anche le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo laddove dalla chiusura dell’impianto derivi un pregiudizio all’impianto stesso o il pericolo di incidenti.

Anche in questo caso, occorre preliminarmente effettuare una comunicazione al Prefetto, che può disporre la sospensione dell’attività se non vengono ravvisati i motivi che giustificano la prosecuzione.

Con ordinanza del 22 marzo 2020 , pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 22 marzo 2020, il Ministero della Salute, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, impone il divieto alle persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Quanto sopra esposto riguarda l’intero territorio nazionale. Tuttavia, imprese e professionisti che operano nelle Regioni Lombardia e Piemonte devono attenersi anche alle particolari regole imposte dalle determine regionali.

Di seguito si riportano le principali norme previste dalla Regione Lombardia con Ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020.

È di fondamentale importanza sottolineare che le previsioni della Regione Lombardia sono in molti casi molto più restrittive di quanto previsto dal D.P.C.M. 22 marzo 2020 a livello nazionale, ponendo un problema di coordinamento tra normativa nazionale e regionale.

Limitandoci in questa sede alle principali indicazioni che possono essere d’interesse per le attività produttive e professionali, sottolineiamo come l’ordinanza preveda:

  • la sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
  • la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
  • la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;
  • la chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
  • la chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell’emergenza. Gli ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all’entrata in vigore dell’ordinanza;
  • il fermo delle attività nei cantieri edili. Sono esclusi dai divieti quelli legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e ferroviari;
  • la chiusura dei distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati.

Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea.

Le disposizioni dell’Ordinanza hanno effetto dal 22 marzo fino al 15 aprile 2020.

Alleghiamo per completezza di informazione i seguenti documenti, scaricabili in formato pdf:

D.P.C.M. del 22 marzo 2020

Ordinanza Ministero della Salute del 22 marzo 2020

Ordinanza Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020allegato 1allegato 2

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