Obbligo PEC per gli amministratori di Società di Persone e di Capitali
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL REGISTRO IMPRESE DELL’INDIRIZZO PEC PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA’ DI PERSONE E DI CAPITALI
Con nota 43836 del 12 marzo u.s., il MIMIT ha fornito gli attesi chiarimenti relativamente all’obbligo, per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), così come previsto dall’art. 1 comma 860 della Legge 207/2024.
Con riferimento all’ambito di applicazione della norma, è stato precisato che lo stesso si applica:
- Alle imprese costituite dal 1° gennaio 2025 (o quelle che, pur costituite precedentemente, presentino domanda di iscrizione al registro imprese dopo il 1° gennaio 2025);
- Alle imprese già costituite prima dell’entrata in vigore della norma;
Col termine “imprese” vanno intese tutte le forme societarie, quindi sia società di persone che di capitali (incluse le società semplici esercenti attività agricola).
Inoltre, è stato chiarito che:
- Per le imprese costituite prima del 1° gennaio 2025, il termine entro cui adempiere all’obbligo di comunicazione è fissato al 30 giugno 2025.
- L’obbligo di PEC riguarda tutti gli amministratori: in caso di una pluralità di amministratori dell’impresa, dovrà essere iscritto un indirizzo per ciascuno di essi;
- L’indirizzo PEC dell’amministratore non deve coincidere con quello della società.
- Nel caso in cui un soggetto svolga l’incarico di amministratore in favore di più imprese, potrà scegliere se indicare un medesimo indirizzo PEC per ciascuna di esse o dotarsi indirizzi differenti per ogni impresa.
- L’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Al fine di adempiere correttamente al nuovo obbligo nei termini stabiliti, invitiamo gli amministratori che già non abbiano un proprio indirizzo PEC a richiederlo al più presto e a mantenerlo attivo almeno per tutta la durata della carica.
Precisiamo infine che:
- l’omessa comunicazione della PEC rientra nelle violazioni di cui all’art. 2630 c.c., che prevede una sanzione pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro, ridotta a un terzo se la comunicazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza.
- la richiesta e attivazione dell’indirizzo PEC per ogni singolo amministratore, dovrà essere effettuata direttamente a cura degli interessati.
Lo Studio rimane come di consueto a disposizione per la comunicazione da effettuare al Registro Imprese al fine di adempiere al nuovo obbligo. A tal proposito, di seguito potete scaricare:
- procura rilasciata allo studio per il deposito della pratica, da:
- completare con i dati del legale rappresentante dell’impresa,
- sottoscrivere
- restituire allo studio con la copia del documento di identità del legale rappresentante
La procura varia in funzione della provincia in cui ha sede l’impresa: vi invitiamo a scaricare il modello riferibile alla vostra società
- procura Registro Imprese Como e Lecco
- procura Registro Imprese Milano, Monza e Brianza e Lodi
- procura Registro Imprese Bergamo
2. modulo riepilogativo di ogni indirizzo PEC da comunicare al Registro Imprese
Restiamo come di consueto a disposizione per ogni eventuale chiarimento.