Principali scadenze settembre 2022 – Principali novità estive

1 – PRINCIPALI SCADENZE SETTEMBRE 2022

2 – PRINCIPALI NOVITA’ ESTIVE

2.1 DECRETO SEMPLIFICAZIONI

2.2 ALTRE NOVITA’

1 – PRINCIPALI SCADENZE SETTEMBRE 2022

Nel nostro scadenziario, scaricabile in formato pdf, le date dei principali adempimenti del mese di settembre.19,274 Foto Download Gratis, Immagini e Vettoriali

2 – PRINCIPALI NOVITA’ ESTIVE
2.1 DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Il “decreto semplificazioni” (D.L. 73 del 21/06/22), convertito con modifiche in legge (n. 122/2022) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2022, è entrato in vigore dal 20 agosto 2022. Di seguito si riepilogano alcune delle novità introdotte:

  • Nuovo termine per la presentazione della liquidazione periodica IVA relativa al secondo trimestre dell’anno, che, a decorrere dall’anno 2022, viene stabilito al 30 settembre (anziché al 16/09);
  • Ripristinato il termine di trasmissione dei modelli INTRA al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (nella versione originaria, il decreto prevedeva lo spostamento del termine all’ultimo giorno del mese successivo);
  • Estensione dell’utilizzo del modello F24 ai versamenti di qualunque imposta, tassa o contributo, in favore dello Stato, degli enti territoriali e previdenziali (novità subordinata all’emanazione di un decreto attuativo del Ministero dell’economia)
  • Dal 1° gennaio 2023 viene innalzata a € 5.000 (il limite precedente era € 250) la soglia sotto la quale il versamento dell’imposta di bollo può essere rinviata al trimestre successivo, con riferimento al primo ed al secondo trimestre (scarica la tabella per i versamenti dal 2023).
  • A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, la disciplina delle società in perdita sistemica, viene abrogata
2.2 ALTRE NOVITA’
Indennità € 200,00 per lavoratori autonomi e professionisti

Firmato il decreto che disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità di € 200,00 (una tantum) a favore di lavoratori autonomi e professionisti. La dotazione finanziaria destinata alla presente misura è stabilita in complessivi € 600 milioni per l’anno 2022. Più precisamente:

  • Potranno usufruire dell’indennità i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS o a enti privati di gestione di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che nel periodo d’imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a € 35.000,00
  • Requisiti per la fruizione della misura in oggetto sono:
    • Essere iscritti alla gestione previdenziale già alla data del 18 maggio 2022
    • Essere in possesso di partita IVA ed aver avviato attività lavorativa alla data del 18 maggio 2022
    • Aver effettuato almeno un versamento per la contribuzione previdenziale per la quale si chiede l’indennità con competenza a decorrere dall’anno 2020

L’indennità sarà corrisposta solo a seguito di presentazione di apposita domanda all’ente previdenziale a cui si è iscritti nei termini, con le modalità e secondo lo schema determinate da ogni ente.

La verifica dei dati dichiarati in sede di richiesta dell’indennità sarà soggetta a verifica (successiva all’erogazione).

Detrazione IVA importazioni

Le bollette doganali sono soggette alle stesse regole previste per le fatture di acquisto, con il conseguente obbligo di registrazione nel registro Iva acquisti anteriormente alla liquidazione periodica in cui è esercitato il diritto a detrazione.

Questo implica che la registrazione della bolletta deve in ogni caso essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno della sua ricezione.

Al fine di consentire la detrazione dell’Iva pagata all’importazione, l’Agenzia delle Dogane contestualmente allo svincolo delle merci, mette a disposizione un Prospetto di riepilogo ai fini contabili (allegato 1 alla Circolare n. 22/2022) della dichiarazione doganale, che riporta i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, IVA e altri tributi), suddivisi per aliquote (vedi approfondimento allegato alla News di agosto).

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 5 agosto 2022, n. 417, l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:

  • ai fini dell’assolvimento degli obblighi di registrazione previsti dalla normativa Iva, propedeutici alla detrazione dell’Iva pagata all’importazione, sono idonei i dati riportati nel prospetto di Riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale di importazione (allegato n. 1 alla Circolare n. 22/2022), estratti dalla dichiarazione doganale registrata sul sistema informativo doganale;
  • è possibile avvalersi della semplificazione prevista dall’art. 6, comma 6, del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, per le fatture relative ai beni e servizi acquistati di importo inferiore a 300 euro, anche per la registrazione nel registro Iva acquisti, dei “prospetti di riepilogo ai fini contabili” relativi ad operazioni di importo inferiore a 300 euro ed effettuate nel corso del medesimo mese, laddove sia possibile collegare il “documento riepilogativo” ex art. 6 del D.P.R. n. 695/1996, ai dati indicati nei prospetti delle singole dichiarazioni doganali (ad esempio mediante indicazione nel “documento riepilogativo” dei numeri MRN delle importazioni, oltre all’ammontare della base imponibile e dell’Iva all’importazione), consentendo inoltre l’individuazione in maniera univoca e immediata dell’operazione doganale sottostante, al fine di non ostacolare le attività di controllo da parte del Fisco.
Avatar

ABOUT THE AUTHOR

StudioBianchi