Riduzione del cuneo fiscale – Fringe benefit auto aziendali

  • Avatarby StudioBianchi
  • Giu 25, 2020
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1 – Riduzione del cuneo fiscale dal 1° luglio 2020

2- Fringe benefit auto aziendali dal 1° luglio 2020

 

 

1 – Riduzione del cuneo fiscale dal 1° luglio 2020

In attuazione di quanto previsto dal D.L. 5 febbraio 2020 n. 3, convertito nella Legge 21/2020 pubblicata nella G.U. n. 90 del 4 aprile 2020, con decorrenza 1° luglio 2020 diventano operative le misure urgenti per la riduzione del cuneo fiscale.

In particolare la norma dispone che dal giorno 01/07/2020:

– è abrogato il bonus introdotto dal D.L. 24 aprile 2014 n. 66 (il cosiddetto “Bonus Renzi”);

– per i redditi fino a € 28.000 è introdotto un “trattamento integrativo” (strutturale) di importo pari a € 600 per il periodo dal 1° luglio 2020 fino al 31.12.2020, e pari a € 1.200 a partire dal 2021 (in sostanza, € 100 al mese);

– per i redditi sopra € 28.000 e fino a € 40.000, è prevista dal 1.07.2020 al 31.12.2020 una detrazione fiscale aggiuntiva pari a € 480, che decresce all’aumento del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di € 40.000.

I sostituti d’imposta sono tenuti a:

  1. ripartire tra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 il trattamento integrativo o la detrazione fiscale aggiuntiva sulla base dei redditi corrisposti;
  2. verificare in sede di conguaglio la spettanza di tale misura;
  3. compensare, tramite il modello F24, il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo, secondo le regole ordinarie.

Qualora in sede di conguaglio emergesse che la misura applicata non spettava, i sostituti d’imposta saranno tenuti a recuperarla, considerando che se l’importo da recuperare risulta superiore a 60 euro, detto recupero sarà effettuato in 8 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Il provvedimento specifica infine che:

  1. a decorrere dal 1° luglio 2020, è abrogato il comma 1-bis dell’art. 13del Tuir;
  2. ai fini della determinazione del reddito complessivo, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell’ 44, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122(incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero), e dell’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (impatriati);
  3. il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’ 10, comma 3-bis, del Tuir.

 

2- Fringe benefit auto aziendali dal 1° luglio 2020

La L. 160/2019 ha modificato il criterio di valorizzazione del fringe benefit auto ai fini fiscali e contributivi a partire dal 1.07.2020, prevedendo 4 soglie di valore tra loro alternativi al posto dell’unico attualmente in vigore. In sostanza, è previsto un valore crescente in funzione delle emissioni di anidride carbonica del veicolo. La nuova disciplina inasprisce la tassazione dei fringe benefits con riferimento ai veicoli maggiormente inquinanti, di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti “con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020”.

Rimandiamo alla nostra newsletter del 24 gennaio 2020 per le tabelle ACI applicabili.

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