CUNEO FISCALE: Trattamento integrativo e Ulteriore detrazione – Lavoratori somministrati – Autoliquidazione INAIL 2020/2021 – Tabelle ACI 2021

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  • Gen 21, 2021
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1 – CUNEO FISCALE: Trattamento Integrativo e Ulteriore Detrazione in busta paga

2 – Lavoratori Somministrati

3 – Autoliquidazione INAIL 2020/2021

4 – Tabelle ACI dei costi chilometrici 2021

 

1 – CUNEO FISCALE: Trattamento Integrativo e Ulteriore Detrazione in busta paga

La Legge di Bilancio 2021 – anche a seguito dell’intervento correttivo stabilito dal DL 30/12/2020 – ha reso strutturale l’applicazione del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione fiscale, introdotti dal D.L. 3/2020, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

L’erogazione del trattamento integrativo, così come dell’ulteriore detrazione fiscale, è a carico del sostituto d’imposta, il quale ne verifica in sede di conguaglio l’effettiva spettanza, sempre tenendo conto che la misura resta rapportata all’effettivo periodo di lavoro. Qualora sulla base delle informazioni in loro possesso, i sostituti verificano che il bonus non spetta al lavoratore, esso non potrà essere erogato.

Allo scopo di acquisire le informazioni necessarie alla determinazione del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione fiscale, vi invitiamo a consegnare e far compilare ai vostri dipendenti/collaboratori l’allegato modulo “Trattamento Integrativo e Ulteriore Detrazione”.

Precisiamo che – sempre con il modulo allegato – i dipendenti/collaboratori sono tenuti a segnalare al sostituto d’imposta la modifica dei presupposti per l’applicazione del beneficio. In questo caso l’eventuale importo, già corrisposto e non dovuto, potrà essere recuperato nei periodi di paga successivi a quello nel quale è stata data comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto di lavoro.

Per maggiori informazioni sul trattamento integrativo e sull’ulteriore detrazione, leggete il nostro approfondimento dedicato all’argomento.

Invitiamo i clienti che gestiscono le paghe presso lo Studio, a volerci restituire il modulo “Trattamento Integrativo e Ulteriore Detrazione” ai fini della corretta applicazione della norma, precisando che i dipendenti per cui è stato attivato l’accesso all’area riservata su portale “M.I.P.”, troveranno il modulo nella propria area riservata.

2 – Lavoratori somministrati

Entro il 31.01.2021 (termine prorogato al 1° febbraio essendo il 31/01 una domenica) i datori di lavoro che nel corso dell’anno 2020 hanno utilizzato lavoratori in somministrazione, devono effettuare una comunicazione sul numero dei contratti conclusi, sulla loro durata e sul numero e sulla qualifica dei lavoratori utilizzati.

Detta comunicazione deve essere trasmessa a mezzo PEC alle rappresentanze aziendali (RSA), ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il mancato o non corretto invio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1.250,00.

3 – Autoliquidazione INAIL 2020/2021

Il termine di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2020 per l’autoliquidazione 2020/2021 è il 01.03.2021. Il pagamento del premio assicurativo è fissato al 16.02.2021 (sono comunque sempre previste le forme di pagamento rateale).

Entro il 16.02.2021 va inoltrata l’eventuale comunicazione motivata di riduzione dei salari presunti del 2021, da parte dei datori di lavoro che ipotizzano di erogare nell’anno 2021 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2020.

4 – Tabelle ACI dei costi chilometrici 2021

Sono entrate in vigore con decorrenza 01.01.2021 le nuove “Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci”, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 22.12.2020, n. 317.

Tali costi chilometrici sono utilizzati per la determinazione del fringe-benefit, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla conces­sione in uso dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo (ai dipendenti o agli amministratori), per esigenze di lavoro e per esigenze private.

Allo scopo della corretta individuazione dei dati da utilizzare per la determinazione del fringe-benefit, in allegato alla presente comunicazione troverete le “Tabelle ACI 2021” in formato pdf.

Le nuove Tabelle sono utilizzate anche per il calcolo dei rimborsi chilometrici spettanti ai dipendenti e professionisti che utilizzano il proprio mezzo per conto del datore di lavoro.

 

Rimaniamo come di consueto a disposizione per eventuali chiarimenti e in attesa delle nostre prossime news ricorda: se sei cliente dello Studio e ti interessa ricevere questo documento in formato pdf contatta la nostra segreteria: info@studio-bianchi.it

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