Donazione di quote societarie ai figli e al coniuge

  • Avatarby StudioBianchi
  • Gen 22, 2021
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La donazione di quote societarie permette all’imprenditore di procedere a un vero e proprio “passaggio generazionale” attraverso il trasferimento delle partecipazioni ai figli o al coniuge.

È importante in questo senso sottolineare che il termine “donazione” si riferisce di fatto a un contratto guidato dallo spirito per così dire di “liberalità”, tramite il quale il donante arricchisce il donatario di un particolare diritto.

Da un punto di vista della forma, la donazione di quote societarie a soggetti terzi dovrà avvenire attraverso un atto pubblico notarile in presenza di due testimoni e rappresenta un contratto irrevocabile unilateralmente dalle due parti. Per questa ragione, essa comporta dunque un certo grado di rischio.

In virtù di quanto appena riportato, la consulenza legale d’azienda dovrebbe sempre rappresentare un capostipite imprescindibile nell’ambito del trasferimento di quote societarie, anche quando queste riguardino il coniuge o i figli.

Quali sono le esenzioni fiscali per la donazione di quote societarie a figli e coniuge?

Esistono esenzioni fiscali per la donazione di quote societarie ai membri più stretti della propria famiglia come i figli, il marito o la moglie?

Secondo quanto riportato dall’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, i trasferimenti di aziende o rami di esse a favore di coniuge e discendenti non sono soggetti a imposta.

Lo stesso articolo precisa che per quanto riguarda la donazione di quote sociali o di azioni relative a Spa, Sapa, Srl, Società cooperative e Società di mutua assicurazione residenti in Italia, il beneficio fiscale è applicabile soltanto qualora i donatari proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o ne detengano il controllo per almeno cinque anni dalla data del trasferimento. In questo senso dovrà peraltro essere resa un’apposita dichiarazione che sarà contestuale all’atto di donazione, diversamente il beneficio andrà a decadere.

Va poi precisato che, lo scorso febbraio e in risposta all’istanza di interpello n.38 del 07/02/2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che se la donazione è relativa alla nuda proprietà del pacchetto azionario di maggioranza è unita al diritto di voto, si riterrà integrato il presupposto della sussistenza di una situazione di controllo di diritto da parte dei beneficiari.

Questo significa che il controllo della società sarà trasferito dai donatari (che saranno in questo caso anche nudi proprietari) in virtù di una convezione che sarà stipulata contestualmente all’atto di donazione verso coniuge e figli.

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