DECRETO CURA ITALIA – Misure a sostegno di lavoratori e lavoro

  • Avatarby StudioBianchi
  • Mar 26, 2020
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Di seguito riepiloghiamo alcune tra le misure fiscali introdotte dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 a sostegno del lavoro.

Art. 23 – (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)

Viene stabilito che per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 D. Lgs. 151/2001 per il congedo di maternità.

Gli eventuali periodi di congedo parentale e relativo prolungamento (art. 32 e 33 D. Lgs. 151/2001), fruiti dai genitori, sono convertiti nel nuovo congedo con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.


Con circolare del 25 marzo 2020, l’INPS ha precisato che

i genitori lavoratori con figli di età fino ai 12 anni che vogliano fruire del congedo COVID-19, sia a conguaglio che a pagamento diretto, devono presentare istanza al proprio datore di lavoro e all’Istituto, utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti. I medesimi genitori, nel caso in cui abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti per l’ordinario congedo parentale, possono astenersi dal lavoro e fruire del congedo COVID-19”.

Con la stessa circolare ha inoltre reso noto che in attesa dell’adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della domanda, “i relativi datori di lavoro devono pertanto consentire la fruizione del congedo COVID-19 e provvedere al pagamento della relativa indennità, fermo restando l’onere per i genitori, non appena sarà completato l’adeguamento delle procedure informatiche, di presentare apposita istanza all’Istituto”.

La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020.


I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.


Sempre con la circolare 25 marzo 2020, l’INPS ha disposto che:

 “I lavoratori iscritti alla Gestione separata con figli minori di 3 anni e le lavoratrici autonome con figli minori di 1 anno, che vogliano fruire del congedo COVID-19, possono inoltrare domanda all’INPS utilizzando le normali procedure di presentazione della domanda di congedo parentale.

I genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale, le lavoratrici autonome iscritte all’INPS che abbiano già raggiunto il limite individuale previsto dalla specifica normativa sul congedo parentale e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS dovranno presentare apposita istanza per richiedere il congedo COVID-19. La domanda, che potrà riguardare anche periodi precedenti alla data di presentazione della medesima, purché non antecedenti al 5 marzo 2020, dovrà essere inoltrata utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che saranno opportunamente modificate a tal fine”.


La fruizione del congedo disciplinato dal presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Fermi restando i punti precedenti, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, sempre a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore. La domanda per la fruizione del congedo in commento, dovrà essere presentata al solo datore di lavoro.

Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

A decorrere dal 17.03.2020, in alternativa alla prestazione del nuovo congedo e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel medesimo periodo. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.

Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvederà al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa fissato in 1.261,1 milioni di euro per l’anno 2020, l’INPS procederà al rigetto delle domande presentate.

Art. 24 – (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

Si stabilisce che il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa per figli con handicap, o per la cura di parenti o affini entro il terzo grado conviventi, di cui all’art. 33 comma 3 della legge 104/92, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Art. 26 – (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Per i periodi della quarantena, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare. Sono in ogni caso considerati validi i certificati di malattia trasmessi prima dell’entrata in vigore del presente decreto, anche in assenza di indicazione del provvedimento che ha dato origine alla quarantena.

Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

Art. 27 – (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23.02.2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito.

L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa stanziata per l’anno 2020 di complessivi 203,4 milioni di euro. L’NPS provvederà al monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non saranno adottati altri provvedimenti concessori.

Art. 28 – (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago)

Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione Generale Obbligatoria, come artigiani e commercianti), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito.

L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa stanziata per l’anno 2020 di complessivi 2.160 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvederà al monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non saranno adottati altri provvedimenti concessori.


Segnaliamo che il presidente dell’INPS, nel corso di un’intervista, a proposito di quanto disposto negli articoli 27 e 28 del DPCM in commento, ha annunciato che la procedura per accedere alle agevolazioni previste sarà disponibile dalla prossima settimana, precisando che per la presentazione della domanda verrà attivata sul sito dell’Inps una procedura online semplificata rispetto a quella ordinaria, con rilascio di un Pin semplificato.

Ha inoltre dichiarato che potranno accedere al bonus tutti i titolari di partita Iva indistintamente e non sarà effettuata nessuna verifica preventiva su redditi o fatturato


Art. 31 – (Incumulabilità tra indennità)

Le indennità di cui agli articoli che precedono non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Art. 34 – (Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale)

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23.02.2020 e sino al 1.06.2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.

Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione.

Art. 37 – (Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici)

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23.02.2020 al 31.05.2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi della disposizione, sono effettuati entro il 10.06.2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

I termini di prescrizione sono sospesi, per il periodo dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo

Art. 42 – (Disposizioni INAIL)

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23.02.2020 e sino al 1.06.2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni, i termini di prescrizione.

Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell’Inail, che scadano nel periodo indicato. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura la relativa tutela dell’infortunato.

Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

Art. 43 – (Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)

Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell’emergenza sanitaria coronavirus, l’Inail provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese.

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