MISURE VARIE

  • Avatarby StudioBianchi
  • Mar 23, 2020
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Di seguito riepiloghiamo alcune delle misure introdotte dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, diverse da quelle relative alla sospensione di adempimenti e versamenti e diverse dalle misure a favore del lavoro, che riteniamo di maggior interesse.

Art. 16 – (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)

Si prevede che al fine di contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. Sempre fino al temine dello stato di emergenza, è autorizzato l’utilizzo di mascherine filtranti prive di marchio CE.

Art. 63 – (Premio ai lavoratori dipendenti)

L’articolo prevede che ai titolari di redditi di lavoro, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. Il premio verrà riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti d’imposta compensano l’incentivo erogato mediante modello F24.

Art. 64 – (Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, l’art. in oggetto prevede che ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino a un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Le modalità per la fruizione del credito d’imposta saranno stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 17/03/2020.

Art. 65 – (Credito d’imposta per botteghe e negozi)

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 Dpcm 11.03.2020 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione

Art. 66 – (Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19)

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’art. 27 L. 133/1999 (deducibilità delle erogazioni liberali effettuate). Ai fini dell’Irap, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.

Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 D.M. Lavoro 28.11.2019.

Art. 67 – (Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori)

Tra le altre previsioni del presente articolo, si sottolinea la sospensione, dall’8.03 al 31.05.2020, dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto per la regolarizzazione delle relative istanze di interpello.

In relazione alle istanze di interpello di cui al punto precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, iniziano a decorrere dal 1° giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della posta elettronica certificata, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

Art. 104 – (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento)

La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020.

La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Art. 106 – (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

Si segnala che, inn deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, c. 2, e 2478-bis C.C. o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479, c. 4 C.C. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Art. 113 – (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)

Sono prorogati al 30.06.2020 i seguenti termini di:

  1. a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);
  2. b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli;
  3. c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione per l’iscrizione al registro predisposto per i titolari di impianti di trattamento di Raee;
  4. d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.
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