EMERGENZA CORONAVIRUS – Il credito d’imposta per i canoni di locazione ad uso non abitativo

  • Avatarby StudioBianchi
  • Giu 12, 2020
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All’art. 28 del “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34/2020) è disciplinato il credito d’imposta per le locazioni ad uso non abitativo. Con circolare n. 14/E del 6 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo in merito all’applicazione dell’agevolazione.

Con la presente news si riepilogano gli aspetti principali dell’agevolazione introdotta, alla luce anche dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

Oggetto dell’agevolazione

L’agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione e/o concessione di immobili non abitativi destinati all’attività, per la quota riferita ai mesi di marzo aprile e maggio ed effettivamente pagata.

La circolare 14/E del 6 giugno 2020 ha precisato che l’agevolazione non spetta per i leasing finanziari.

Beneficiari

I soggetti interessati dalla norma in commento sono:

  1. imprese (ditte individuali, società di persone, società di capitali, enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, stabili organizzazioni di soggetti non residenti)
  2. professionisti (persone fisiche ed associazioni professionali di cui all’art. 5 del TUIR)
  3. strutture alberghiere ed agrituristiche (per consentire l’individuazione di tali soggetti si deve fare riferimento alle attività riconducibili alla sezione 55 dei codici ATECO)
  4. attività agrituristica
  5. enti non commerciali – enti del terzo settore – enti religiosi civilmente riconosciuti (con la precisazione che l’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente non pregiudica la fruizione del credito d’imposta per l’attività istituzionale).

Condizioni per l’accesso all’agevolazione

I soggetti beneficiari della norma, ai fine dell’accesso all’agevolazione devono verificare:

  • di aver conseguito nel 2019 ricavi inferiori ai 5 milioni di euro (condizione che non si applica per strutture alberghiere e agrituristiche)
  • di aver conseguito per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Inoltre il canone di locazione deve essere effettivamente pagato nel corso dell’anno 2020, e in ogni caso prima dell’utilizzo del credito d’imposta

Alle medesime condizioni spetta un credito d’imposta pari al 30% dei canoni di affitto d’azienda o relativi ad altri contratti complessi che abbiano al loro interno la disponibilità di un immobile non abitativo.

Fruizione del credito

Il credito d’imposta, non cumulabile con quello previsto dal D.L. n. 18/2020 (credito d’imposta per botteghe e negozi), può essere:

utilizzato direttamente dal locatario

– ceduto al locatore

– ceduto ad altri soggetti (ad es. banche)

ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento ovvero in compensazione. Esso inoltre non concorre alla produzione del reddito o della base imponibile IRAP.

In attesa di un provvedimento di attuazione per la cessione del credito, al momento l’unico beneficio già utilizzabile è quello della compensazione da parte del conduttore. Con l’istituzione del codice tributo 6920 “Credito d’imposta canoni di locazione leasing, concessione o affitto d’azienda – art. 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34” (istituito con la Risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020) e con le prime istruzioni operative divulgate a mezzo della Circolare n. 14/E del 6 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, che potrà quindi essere utilizzato per i soggetti aventi diritto già dal corrente mese di giugno.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.

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