Facciamo il punto sugli oneri detraibili: le spese mediche

  • Avatarby StudioBianchi
  • Giu 11, 2020
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In termini generali, si definiscono oneri le spese che un contribuente può indicare nella propria dichiarazione dei redditi con l’obiettivo di ottenere “tagli” (ossia risparmi) sulle imposte dovute allo Stato. È sempre essenziale che gli oneri siano sostenuti nell’anno di imposta a cui la dichiarazione dei redditi fa riferimento, e che dunque seguano il cosiddetto principio di cassa.

Gli oneri sono raggruppati in due macrocategorie che talvolta vengono confuse: oneri detraibili e deducibili. Si tratta in realtà di spese molto diverse: le prime identificano infatti gli oneri che possono essere detratti direttamente dal monte imposte da corrispondere e dunque che possono diminuirne l’importo. Al contrario, gli oneri deducibili (detti anche colloquialmente “spese deducibili”) possono essere sottratti dal reddito riducendo l’importo dell’imponibile (ossia sottoposto a imposta, tassabile) invece che dall’importo delle tasse da pagare.

 

La differenza tra oneri deducibili e detraibili, in breve

In pratica, quindi, la differenza tra oneri deducibili e oneri detraibili può essere così sintetizzata:

  • Oneri deducibili: spese e oneri per i quali viene riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo del contribuente, e alla cui sottrazione si ottiene il reddito imponibile su cui le imposte saranno calcolate.
  • Oneri detraibili: spese e oneri per cui si riconosce una detrazione dall’imposta lorda calcolata sul reddito imponibile del contribuente, ottenuto sottraendo al reddito complessivo oneri deducibili eventualmente sostenuti.

Sia la detrazione che la deduzione sono ammesse al soddisfacimento di due particolari condizioni:

  • Gli oneri devono essere stati effettivamente sostenuti nell’anno di riferimento della dichiarazione dal dichiarante, nel proprio interesse o nell’interesse dei familiari (dove normativamente previsto).
  • Gli oneri non devono essere già stati dedotti dai singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

Tra i più noti oneri detraibili figurano le spese mediche.

 

Detrazione delle spese mediche nella dichiarazione dei redditi

Secondo quanto disposto dall’art.15, comma 1, lett. C del TUIR, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle spese sanitarie per la parte eccedente i 129.11 euro.

Le spese sanitarie sostenute nel corso del 2019 per le quali il contribuente ha diritto a una detrazione del 19% includono, in generale, quanto segue:

  1. Medicinali: ossia spese per l’acquisto di farmaci, medicinali omeopatici e specialità medicinali, sia da banco che con prescrizione medica.
  2. Analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie: possono essere detraibili se eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità di uno specialista e includono esami di laboratorio, controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni, elettrocardiogrammi, ecocardiografia, elettroencefalogrammi; TAC e risonanze magnetiche; ecografie e indagini laser; ginnastica correttiva e riabilitativa; sedute di neuropsichiatria; dialisi; cobaltoterapia e iodioterapia; anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi e altre analisi di diagnosi prenatale; prestazioni rese da biologi nutrizionisti o da ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco.
  3. Protesi sanitarie: intese non soltanto come sostituzioni di organi naturali o parti di essi ma anche come mezzi correttivi o ausiliari di organi carenti o funzionalmente menomati. Includono apparecchi di protesi dentaria, oculistica e fonetica; occhiali da vista e lenti a contatto (con esclusione delle spese sostenute per l’impiego di metalli preziosi come oro, argento o platino nella montatura), liquido per lenti a contatto; apparecchi auditivi comprensivi delle spese per l’acquisto delle relative batterie di alimentazione; arti artificiali e apparecchi di ortopedia (comprese cinture medico-chirurgiche, scarpe e tacchi ortopedici, se realizzati su misura); apparecchi per fratture come garze e gessi, busti, stecche, stampelle, bastoni canadesi e carrozzelle; apparecchi da inserire nell’organismo per compensare infermità o deficienze, come pacemaker, stimolatori e protesi cardiache.
  4. Attrezzature sanitarie: possono essere detratte le spese sostenute per l’acquisto o l’affitto di macchine per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna; siringhe e relativi aghi; strumenti per la magnetoterapia; apparecchiature per la fisiokinesiterapia; fase elastiche con magneti a campo stabile; apparecchi medicali per la laserterapia.
  5. Dispositivi medici: tra i più diffusi passibili di detrazione figurano le lenti oftalmiche per la correzione di difetti visivi, le montature per lenti correttive, gli occhiali premontati per presbiopia, gli apparecchi acustici; siringhe, termometri, cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate; apparecchi per aerosol o per la misurazione della pressione arteriosa; penne pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia; pannoloni per incontinenza, prodotti ortopedici come tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale; ausili per disabili come cateteri, sacche per urine e padelle; prodotti per dentiere. Rientrano inoltre in questa categoria dispositivi medico-diagnostici in vitro come contenitori per campioni, test di gravidanza, ovulazione e menopausa, strisce e strumento per la determinazione di glucosio, colesterolo, trigliceridi; test auto-diagnostici per le intolleranze alimentari, per prostata PSA, INR, rilevazione sangue occulto nelle feci e celiachia.
  6. Prestazioni sanitarie generiche e specialistiche: per quanto riguarda le prestazioni sanitarie generiche, si considerano tali quelle rese da un medico generico o da medici specializzati in una branca diversa da quella della propria specializzazione. Le spese mediche specialistiche detraibili (le più classiche includono le visite oculistiche, ginecologiche e ortopediche, ma anche le visite e le cure di medicina omeopatica e le prestazioni specialistiche ambulatoriale presso istituti specializzati o enti ospedalieri) si riferiscono invece alle prestazioni rese da un medico specialista nella particolare branca cui attiene la specializzazione.
  7. Prestazioni sanitarie riabilitative: si intendono tali le prestazioni fornite da professionisti sanitari riabilitativi come podologi, fisioterapisti, terapisti occupazionali, ortottisti e assistenti di oftalmologia, tecnici della riabilitazione psichiatrica, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, logopedisti e massofisioterapisti.
  8. Interventi chirurgici: possono essere detratte le spese direttamente imputabili a interventi chirurgici veri e propri, inclusi quelli di piccola chirurgia ambulatoriale (day hospital) da parte di un medico chirurgo, con anestesia locale e senza alcuna necessità di degenza.

Nel caso in cui le spese mediche siano state sostenute nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, la detrazione competerà per l’importo del ticket pagato.

 

Chi può detrarre le spese mediche?

Le detrazione delle spese mediche può essere riferita sia al contribuente che dai familiari fiscalmente a suo carico (e, in alcuni casi, persino non fiscalmente a carico).

I familiari che possono essere considerati a carico includono:

  • Il coniuge, anche se effettivamente o legalmente separato
  • I figli e i loro discendenti (naturali, riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati)
  • I genitori e gli ascendenti prossimi, sia adottivi che naturali
  • I generi e le nuore
  • I suoceri e le suocere
  • Fratelli e sorelle

Dal 1° gennaio 2019 sono considerati familiari fiscalmente a carico:

  • I membri della famiglia in possesso di un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
  • I figli di età non superiore a 24 anni che hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro.

È infine bene tenere presente che tra le spese sanitarie detraibili rientrano anche quelle eventualmente sostenute per una persona deceduta. Si farà in questo caso riferimento agli oneri sostenuti dagli eredi dopo il suo decesso, anche se relativi a un familiare non fiscalmente a carico. Va da sé che, se le spese sono state sostenute da più eredi, ciascuno di essi potrà beneficiare della detrazione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.

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