EMERGENZA CORONAVIRUS – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER P.M.I. E LAVORATORI AUTONOMI

L’art. 25 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) prevede che ai titolari partita IVA che dichiarano reddito:

– d’impresa

– di lavoro autonomo

– agrario

sia concesso un contributo a fondo perduto, da richiedere con apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate.

Il contributo spetta anche agli enti non commerciali, agli enti del terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti con riferimento allo svolgimento di attività commerciali.

Sono invece esclusi dal contributo:

  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza all’Agenzia delle Entrate;
  • gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
  • gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR;
  • i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, 38 del Decreto Cura Italia (professionisti iscritti a casse previdenziali private o alla gestione separata INPS e lavoratori dello spettacolo) o i soggetti lavoratori dipendenti.

Condizioni per ottenere il contributo

Il contributo spetta esclusivamente al ricorrere delle seguenti condizioni:

  1. i soggetti richiedenti nel periodo d’imposta 2019 devono aver avuto compensi o ricavi non superiore a cinque milioni di euro.
  2. l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve risultare inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (quindi riduzione di almeno un terzo).

La condizione di cui al punto 1 che precede fa riferimento ai ricavi di competenza del 2019, mentre la condizione di cui al punto 2 fa riferimento a fatturato e corrispettivi IVA. Al fine di determinare correttamente gli importi predetti, è necessario far riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Modalità di calcolo del contributo

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quello del mese di aprile 2019.

La percentuale da applicare per determinare il contributo spettante varia in base ai ricavi o ai compensi 2019 come segue:

  • per ricavi fino a 400.000,00 euro, si applica la percentuale del 20%;
  • per ricavi oltre 400.000,00 euro e fino a 1.000.000,00 euro, si applica la percentuale del 15%;
  • per ricavi oltre 1.000.000,00 euro e fino a 5.000.000,00 euro, si applica la percentuale del 10%.

Ai soggetti destinatari della norma e al verificarsi delle condizioni richieste, è in ogni caso riconosciuto un contributo minimo per un importo non inferiore a:

  • mille euro per le persone fisiche;
  • duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo è fiscalmente irrilevante e quindi non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, e alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

Modalità di richiesta del contributo

Il decreto demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle modalità di effettuazione dell’istanza da presentarsi in via esclusivamente telematica, anche per il tramite degli intermediari abilitati, del suo contenuto informativo, dei termini di presentazione della stessa e di ogni altro elemento necessario.

L’istanza dovrà essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica e dovrà contenere anche l’autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti coinvolti ai sensi dell’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, compresi i familiari conviventi.

L’Agenzia Entrate erogherà il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Controlli

I dati autocertificati per l’accesso al contributo a fondo perduto saranno oggetto di verifica da parte della Guardia di Finanza successivamente all’erogazione del contributo.

Nel caso in cui dai controlli emerga il mancato rispetto dei requisiti per l’erogazione del contributo, oltre alla restituzione del contributo stesso sono previste sanzioni che potranno variare dal 100% al 200% del contributo in tutto o in parte non spettante, oltre ad interessi.

L’eventuale atto di recupero a seguito di controlli potrà essere notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

E’ inoltre prevista la reclusione da due a sei anni per quei soggetti che non superassero la verifica antimafia.

Alleghiamo alla presente un prospetto per la raccolta dei dati necessari al fine di determinare l’ammontare del contributo eventualmente spettante, precisando che lo Studio è a disposizione per la presentazione dell’istanza non appena disponibili le relative istruzioni e modalità.

[Scarica il prospetto di calcolo]

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