EMERGENZA CORONAVIRUS – Premio “una tantum” ai lavoratori dipendenti

  • Avatarby StudioBianchi
  • Apr 20, 2020
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L‘art. 63 del D.L. 18/2020 (“Decreto cura Italia”), prevede l’erogazione di un premio “una tantum” a favore dei lavoratori dipendenti che nel mese di marzo, durante il periodo di emergenza sanitaria, hanno prestato attività lavorativa presso l’azienda.

Di seguito un breve riepilogo di chi sono i beneficiari del premio, di come determinare l’ammontare dello stesso e di come il datore di lavoro tenuto a corrisponderlo possa recuperare in compensazione gli importi erogati.

Beneficiari

Il premio spetta ai titolari di reddito da lavoro dipendete che, nel corso del 2019, hanno ricevuto un reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore a € 40.000,00.  Nel computo rientrano esclusivamente i redditi da lavoro dipendente assoggettati a IRPEF.

Determinazione del premio

Il premio, stabilito in € 100,00 e che non concorre alla formazione del reddito per il percettore, deve essere riparametrato, per ciascun dipendente, sulla base dei giorni effettivamente lavorati presso l’azienda e/o in trasferta. Il premio non spetta per i giorni in cui il dipendente non ha lavorato (per ferie, permessi o malattia) o per quelli in cui ha lavorato in modalità agile (cd. “smart working” o telelavoro).

Non rileva ai fini del conteggio del premio, il fatto che il contratto di lavoro sia a tempo pieno o part-time.

Erogazione del premio

Il premio è erogato automaticamente dai datori di lavoro, che possono corrispondere lo stesso a partire dalle retribuzioni per il mese di aprile. In ogni caso il premio deve essere erogato entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Recupero del premio erogato

I datori di lavoro possono recuperare gli importi erogati ai dipendenti a titolo di premio esclusivamente in compensazione, utilizzando i canali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). A tal fine l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “1699” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020” .

Considerato che prima di erogare il premio, il datore di lavoro dovrà avere la certezza che il dipendente:

  • Non abbia superato il limite di reddito previsto per poter beneficiare del premio;
  • Non abbia già richiesto ad altri datori di lavoro l’erogazione del premio;

dovrà essere richiesta un’autocertificazione per ogni dipendente:

  1. assunto a far data dal 1° gennaio 2019 e/o cessato nel mese di aprile 2020;
  2. assunto con contratto di lavoro a tempo parziale.

E’ possibile scaricare il fac-simile dell’autocertificazione da far completare ai propri dipendenti cliccando qui.

 Al fine di permettere la corretta elaborazione delle paghe riferite al mese di aprile, si invitano le aziende clienti a voler consegnare allo studio un elenco riportante:

  • Nominativo dipendenti destinatari del premio e assunti dopo il 1° gennaio 2019;
  • Nominativo dipendenti che hanno richiesto l’erogazione del premio ad altro datore di lavoro;
  • Nominativo dipendenti che richiedono l’erogazione del premio anche in relazione ad altri rapporti di lavoro, precisando in questo caso il numero di giorni lavorati e quelli lavorabili presso l’altro datore di lavoro.
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