EMERGENZA CORONAVIRUS: La sospensione dei versamenti di aprile e maggio previsti dal “Decreto liquidità”
Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (“Decreto liquidità”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed in vigore dal 9 aprile 2020, ha esteso la sospensione dei termini di versamento per:
- IVA,
- ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati,
- contributi previdenziali e assistenziali,
- premi per l’assicurazione obbligatoria,
in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.
Devono quindi essere versate entro le scadenze previste dalla legge le altre imposte escluse dal beneficio come, ad esempio, le ritenute operate sui compensi professionali e sulle provvigioni corrisposte a rappresentanti ed agenti di commercio.
La sospensione inoltre è subordinata ad una comprovata riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto ai corrispondenti periodi del precedente periodo di imposta.
A tal fine il legislatore ha distinto i contribuenti in due fasce in base ai ricavi o compensi, determinati con riferimento al periodo di imposta precedente, prevedendo che:
- per i contribuenti che hanno conseguito ricavi o compensi nel periodo di imposta precedente non superiori al limite di 50 milioni di euro:
- la sospensione viene riconosciuta solo se il fatturato o i corrispettivi di marzo e aprile dell’anno 2020 sono diminuiti di almeno il 33% (rispetto ai corrispondenti periodi del periodo d’imposta precedente);
- per i contribuenti che hanno conseguito ricavi o compensi nel periodo di imposta precedente superiori al limite di di 50 milioni di euro:
- la sospensione viene riconosciuta solo se il fatturato o i corrispettivi di marzo e aprile dell’anno 2020 sono diminuiti di almeno il 50% (rispetto ai corrispondenti periodi del periodo d’imposta precedente).
Fanno eccezione i contribuenti che operano nei Comuni ubicati nelle province più danneggiate, cioè Piacenza, Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi. Per questi soggetti, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi e dei compensi dell’anno precedente, la sospensione dei versamenti opera se la contrazione del fatturato o dei corrispettivi ha superato il 33%.
I versamenti dei tributi in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 dovranno essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020.
In alternativa, la somma complessivamente dovuta potrà essere rateizzata fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Conseguentemente, nell’ipotesi in cui il contribuente scelga di dilazionare i tributi in cinque rate, l’ultima avrà scadenza alla fine del mese di ottobre prossimo.