I versamenti sospesi: la ripresa al 16 settembre

  • Avatarby StudioBianchi
  • Set 10, 2020
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(D.L. 14 agosto 2020, n. 104, art. 97)

Il 16 settembre è la scadenza fissata per versare le imposte e i contributi che erano stati sospesi per l’emergenza Coronavirus relativi a:

  • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
  • IVA;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • premi per l’assicurazione obbligatoria.

riferiti ai mesi di marzo, aprile e maggio.

I versamenti potranno essere effettuati in un’unica soluzione o ratealmente, con le modalità più avanti precisate.

Ricordiamo che i predetti versamenti erano stati sospesi dai decreti Cura Italia prima, e Liquidità e Rilancio poi. Potevano fruire della sospensione dei versamenti i soggetti che a seguito dell’emergenza sanitaria rispondevano ai seguenti requisiti:

  • calo di fatturato di almeno il 33% per i soggetti con ricavi/compensi sotto i 50 milioni di euro;
  • calo di fatturato di almeno il 50% per i soggetti con ricavi/compensi sopra i 50 milioni di euro;
  • soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019.

Il versamento degli importi dovuti potrà essere effettuato a scelta dei contribuenti in base ad una delle seguenti modalità:

  • entro il 16 settembre 2020 per il totale delle somme dovute senza applicazione di sanzioni e interessi;
  • in quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a partire dal 16 settembre 2020 per terminare il 16 dicembre 2020;
  • suddividendo gli importi dovuti in 2 rate di pari importo, che potranno essere versate:
    • quanto alla prima rata pari al 50 % delle somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi
      • in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020,
      • in massimo n. 4 rate mensili di pari importo, di cui la prima rata da effettuarsi entro il 16 settembre 2020 e la quarta il 16 dicembre 2020;
    • quanto alla seconda rata, pari all’altro 50% dei versamenti dovuti, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, attraverso un rateizzo in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con la prima rata scadente il 16 gennaio 2021.

VERSAMENTI INPS

Con il messaggio n. 3274 del 9 settembre 2020, in considerazione di quanto previsto dal decreto agosto, l’INPS ha fornito le indicazioni cui attenersi per adempiere al  versamento dell’importo pari al 50% dei contributi sospesi a causa del “Covid-19”, qualora si intenda effettuare il pagamento in modalità rateale.

La possibilità di suddividere l’adempimento rateale in due tranche pari al 50% ciascuna non è automatica ma occorre presentare all’INPS apposita domanda e seguire le istruzioni di cui al messaggio in commento.

Tra le altre cose il messaggio sopra citato prevede che:

  • Aziende con dipendenti e Committenti tenuti al versamento dei contributi Gestione Separata: le Aziende con dipendenti e i Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 che intendano avvalersi della rateazione di cui all’articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020, devono continuare ad utilizzare il format di cui al messaggio n.  2871/2020 indicando gli importi totali oggetto di sospensione. Per il versamento delle prime quattro rate di pari importo, pari al cinquanta per cento delle somme dovute, i contribuenti provvederanno ai relativi versamenti utilizzando i codici F24 e le modalità riportate nel medesimo messaggio”.
  • Artigiani e Commercianti: “Si richiama integralmente quanto indicato al paragrafo 2.2 della circolare n. 59/2020 per l’individuazione dei soggetti destinatari della normativa in esame. Per presentare istanza di sospensione e per avvalersi della rateazione secondo le modalità di cui all’articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020, i contribuenti devono continuare ad utilizzare il format di cui al messaggio n.  2871/2020. Per il versamento delle rate i contribuenti possono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato”.

VERSAMENTO RITENUTE

Con la Risoluzione n. 50 del 7 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “4050” denominato “Ritenute d’acconto non operate versate dai lavoratori autonomi – art. 19, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23”, per il versamento, con F24, delle ritenute d’acconto sospese (per i redditi di lavoro autonomo) nel periodo 17 marzo 2020 – 31 maggio 2020. Particolare attenzione va posta al campo “Rateazione/regione/prov./mese rif.” del modello F24. Qui vanno riportate le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (quindi, se ad esempio le rate sono 4, allora occorre riportare 0104 per indicare la prima delle 4 rate; 0204 per la seconda rata, e così via). In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo deve essere valorizzato con “0101”.

Lo Studio è a disposizione dei propri clienti per ogni chiarimento.

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