MANOVRA FINANZIARIA 2020 – Le principali novità per imprenditori e professionisti

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  • Gen 22, 2020
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È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30.12.2019, n. 304, S.O. n. 45, la L. 27.12.2019, n. 160, rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.”, in vigore dal 1.01.2020. Di seguito troverete sintetizzate le principali disposizioni di carattere fiscale contenute nell’art. 1 del provvedimento.

IMPOSTE E TASSE
Deducibilità dell’Imu relativa agli immobili strumentali (cc. 4,5)   

Ai fini della determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, per il periodo d’imposta 2019, l’I.M.U. relativa agli immobili strumentali è deducibile nella misura del 50%. Per gli anni 2020 e 2021 la deducibilità sarà elevata al 60%, mentre sarà intera a partire dal 2022.

Sconto in fattura e cessione del credito per eco bonus e sisma bonus (cc. 70, 176)

È abrogata la norma introdotta dal Decreto Crescita (D.L. 34/2019) che prevedeva la facoltà di optare per lo sconto in fattura in relazione alle detrazioni per interventi di efficienza energetica e per interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico.

A partire dal 1.01.2020, lo sconto in fattura sarà ammesso unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di 1° livello(1) di cui al D.Mise 26.06.2015, effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.

 (1) Per ristrutturazioni importanti di 1° livello si intende l’intervento che, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.

Proroga detrazione per interventi di efficienza energetica (c. 175, lett. a)

Sono prorogate al 31.12.2020:

  • la detrazione al 50% per interventi di efficienza energetica in relazione alle spese relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013;
  • la detrazione al 65% per interventi di efficienza energetica per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M D.Lgs. 311/2006 fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
  • la detrazione al 65% per interventi di efficienza energetica per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.
Proroga detrazione per ristrutturazioni edilizie e per acquisto mobili ed elettrodomestici (c. 175, lett. b)

È prorogata fino al 31.12.2020 la detrazione al 50% per le spese documentate per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16, c. 1 D.L. 63/2013.

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per ristrutturazione edilizia, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1.01.2019, è altresì riconosciuta una detrazione del 50% per le spese documentate sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Detrazione per interventi sulle facciate di edifici (cc. 219-224)

Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B(2) ai sensi del D.M. lavori pubblici 2.04.1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90%.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

(2)Si riporta per completezza di informazione la definizione di “Zona A” e “Zona B”:

Zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

Zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.

Aumento limite per detrazione spese veterinarie (c. 361)

L’importo delle spese veterinarie detraibili ai fini Irpef, sempre nella misura del 19%, è stato innalzato fino ad euro 500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11.

Detrazione Irpef per oneri in base al reddito complessivo (c. 629)

La detrazione Irpef per oneri spetta:

  •  per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
  •  per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

A tali fini, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

La detrazione compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per gli oneri relativi agli interessi passivi per prestiti o mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni), agli interessi passivi sui mutui garantiti da ipoteca per l’acquisto o costruzione dell’abitazione principale, nonché per le spese sanitarie.

Fringe benefit per autoveicoli aziendali in uso promiscuo (cc. 632, 633)

Viene modificata la tassazione del compenso figurativo (fringe benefit) per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che per i contratti stipulati dal 1° luglio 2020 sarà agganciata ai valori di emissione di anidride carbonica.

Resta ferma l’applicazione della disciplina vigente al 31.12.2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30.06.2020.

Buoni pasto (c. 677)

E’ aumentata da euro 7,00 ad euro 8,00 la quota non imponibile dei buoni pasto emessi in formato elettronico, mentre viene ridotta da euro 5,29 a euro 4,00 la quota non imponibile dei buoni pasto emessi in formato cartaceo.

Pagamenti tracciabili per fruizione delle detrazioni fiscali (cc. 679, 680)

Ai fini Irpef, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 Tuir e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 D.Lgs. 241/1997 (carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari).

La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Regime forfetario (cc. 691, 692)

Dal 2020 il regime forfetario si applica se nell’anno precedente sono stati rispettati i seguenti requisiti:

  • ricavi e compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000;
  • spese per lavoro accessorio e per lavoratori dipendenti e per collaboratori per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi;
  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza dell’accertamento è ridotto di un anno.

È abrogata la norma che prevedeva, dal 2020, l’imposta sostitutiva al 20% per le partite Iva con ricavi o compensi tra € 65.001,00 e € 100.000,00.

Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni (cc. 693, 694)

E’ stata prorogata la disciplina di cui all’art. 2, c. 2 D.L. 282/2002, relativa alla rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e agricoli posseduti da persone fisiche non in regime d’impresa, che risulta ora applicabile ai beni posseduti al 1.01.2020.

La rivalutazione deve avvenire entro il 30.06.2020, mediante la redazione e l’asseverazione della perizia di stima e il versamento dell’imposta sostitutiva, calcolata mediante l’applicazione di un’unica aliquota pari all’11%.

Incremento imposta sostitutiva plusvalenze immobiliari (c. 695)

È incrementata dal 20% al 26% l’imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze realizzate in caso di cessione di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni e di terreni edificabili, di cui all’art. 1, c. 496 L. 266/2005.

Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni (cc. 696-704)

I soggetti Ires, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2018.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2018, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data del 1.01.2020, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap a decorrere dal 3° esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (in generale dal 2022), mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali nella misura del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili.

IMPOSTE INDIRETTE
Unificazione Imu e Tasi (cc. 738-783)

E’ stata disposta l’unificazione dei trbuti IMU e TASI. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, ad eccezione dell’abitazione principale non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

E’ stata stabilita nella misura dello 0,86% l’aliquota base, modificabile con delibera dai comuni.

La base imponibile è determinata secondo le modalità già previste per IMU e TASI.

DIRITTO DEL LAVORO
Esonero contributivo triennale under 35 (c. 10)

L’esonero contributivo di cui all’art. 1, cc. 100-108 L. 205/2017 è riconosciuto limitatamente alle assunzioni di giovani fino a 35 anni effettuate entro il 31.12.2020.

Esonero per assunzione di giovani eccellenze (c. 11)

Al fine di ottenere l’esonero per le assunzioni di laureati e dottorati (art. 1, c. 706 L. 145/2018), dal 1.01.2020, si applicano le procedure, le modalità e i controlli previsti per l’esonero contributivo per assunzione di giovani (art. 1, cc. 100-108 e 113-115 L. 205/2017). L’Inps acquisisce, in modalità telematica, dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le informazioni relative ai titoli di studio e alle votazioni ottenute.

Congedo obbligatorio del padre (c. 342)

L’applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita o adozione del figlio, introdotte in via sperimentale è prorogata anche per il 2020. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a 7 giorni per l’anno 2020, e gli stessi possono essere goduti anche in via non continuativa.

Anche per l’anno 2020 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

AGEVOLAZIONI
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (cc. 184-197)

E’ stato introdotto un nuovo credito d’imposta al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese.

Possono accedervi tutte le imprese residenti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Rientrano nell’agevolazione gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, o al 30 giugno 2021 nel caso di ordine accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2020 e pagamento di acconti pari almeno al 20% del costo di acquisto.

Credito d’imposta investimenti 2020 per ricerca, sviluppo e innovazione (cc. 198-208)

Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in innovazione tecnologica 4.0 e in attività di design e ideazione estetica, è riconosciuto un credito d’imposta.

Per le attività di ricerca e sviluppo fondamentale, industriale e sperimentale, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, il credito d’imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.

Al solo fine di consentire al Mise di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Mise.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo (c. 209)

Il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 D.L.145/2013, che doveva essere applicato fino al 31.12.2020, è limitato alle spese sostenute fino al 31.12.2019.

Proroga credito d’imposta per internazionalizzazione delle Pmi (c. 300)

Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1.01.2019 è riconosciuto, per i periodi d’imposta 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 30% delle spese fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2020 e di 5 milioni di euro per l’anno 2021.

Rimaniamo come di consueto a disposizione per eventuali chiarimenti e in attesa delle nostre prossime news ricorda: se sei cliente dello Studio e ti interessa ricevere questo documento in formato pdf contatta la nostra segreteria: info@studio-bianchi.it

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