Sanatoria errori formali

  • Avatarby StudioBianchi
  • Mar 06, 2023
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SANATORIA ERRORI FORMALI

1 – Soggetti interessati
2 – Violazioni sanabili
3 – Violazioni non sanabili
4 – Perfezionamento della regolarizzazione
Premessa

Come comunicato con un approfondimento nella nostra news di gennaio “Legge di Bilancio 2023”, l’art. 1, commi 166 e ss., della Legge n. 197/2022 ha previsto la c.d. “regolarizzazione delle violazioni formali”.

A seguito dei chiarimenti forniti e delle disposizioni attuative emanate dall’Agenzia delle Entrate, in considerazione dell’approssimarsi dell’ultima data utile per aderire alla sanatoria, riteniamo utile fornire un breve quadro di sintesi della normativa.

1 – Soggetti interessati

Possono beneficiare della previsione in esame tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile applicato o dalla natura giuridica.

2 – Violazioni sanabili

Possiamo genericamente definire le violazione formali sanabili come quelle violazioni idonee ad ostacolare l’attività di controllo, per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.

Tra le violazioni sanabili segnaliamo quelle per:

  • l’omessa o irregolare presentazione delle Li.Pe.(quando la violazione non ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta);
  • l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
  • l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode;
  • la mancata iscrizione al Vies;
  • la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
  • la detrazione dell’Iva applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore;
  • l’erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato l’annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione;
  • la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente;
  • l’omessa, incompleta o inesatta compilazione delle dichiarazioni di inizio o di variazione dell’attività ai fini Iva;
  • l’omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme;
  • l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta dovuta;
  • l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria;
  • l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
  • l’omessa restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
  • la violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento.

Possono essere sanate le “violazioni formali” commesse fino al 31 ottobre 2022. In via generale è possibile definire con la presente sanatoria tutte quelle violazioni ancora potenzialmente oggetto di accertamento, quindi tutti quelle commesse a partire dall’anno d’imposta 2017.

Le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle commesse ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva.

3 – Violazioni non sanabili

Come espressamente statuito dalla Legge di bilancio 2023, non risulta possibile avvalersi della regolarizzazione:

  • con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure),
  • per consentire l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
  • per le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023). La mera contestazione della violazione, dunque, non impedisce la regolarizzazione;
  • le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, di compilazione del quadro RW e quelle concernenti l’IVIE e l’IVAFE;
  • le omesse comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per sanare le quali è previsto l’istituto della remissione in bonis (ad esempio, la comunicazione all’Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per poter fruire della detrazione d’imposta sulle relative spese).
4 – Perfezionamento della regolarizzazione

Le violazioni formali possono essere regolarizzate con il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

Il codice tributo da utilizzare per il versamento è “TF444” denominato “Regolarizzazione violazioni formali – articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022”, da indicare nella sezione “Erario”.

Se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo di imposta, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni stesse. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali.

Per poter regolarizzare la violazione è necessario, oltre al pagamento, anche la “rimozione dell’irregolarità” entro il 31.03.2024.

Se per un “giustificato motivo” non vengono rimosse tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa produce effetto se la rimozione avviene entro il termine non inferiore a 30 giorni indicato dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Al fine di individuare il “giustificato motivo” di cui al paragrafo che precede, è necessario far riferimento alla circolare 15 maggio 2019 n. 11/E, cui rimanda la stessa Agenzia delle Entrate. A titolo puramente esemplificativo, la circostanza potrebbe verificarsi quando il contribuente, pur applicando la diligenza del buon padre di famiglia, non riesca ad individuare tutte le violazioni formali commesse, le quali, in tutto o in parte, potrebbero non essere di immediata percezione, anche in ragione della mancanza di effetti sostanziali sui tributi cui si riferiscono.

Precisiamo che la mancata rimozione – spontanea o su invito – di tutte le irregolarità, non pregiudica il perfezionamento della definizione in riferimento alle altre violazioni correttamente regolarizzate all’interno del medesimo periodo d’imposta.

La rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale. Rientrano in tale ipotesi, ad esempio:

– la violazione del principio di competenza che non ha prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta per i due periodi d’imposta di riferimento;

  • l’addebito al cessionario o al committente di un’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella effettiva, purché l’imposta stessa sia stata assolta
  • le violazioni in materia di inversione contabile, sempre che la violazione non sia stata determinata da un intento di evasione o di frode e l’imposta sia stata effettivamente assolta;
  • l’omessa presentazione della liquidazione periodica, purché i dati siano confluiti nella dichiarazione IVA annuale.

Non possono, invece, essere ricondotte nelle fattispecie sopra richiamate (irregolarità od omissioni per le quali non è più possibile o necessaria la rimozione) alcune violazioni formali la cui rimozione è comunque necessaria, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

  • l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
  • l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
  • l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
  • l’omessa comunicazione riguardante la proroga dei contratti di locazione per i quali si è optato per la cedolare secca;
  • l’omessa iscrizione al VIES.
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