DECRETO RILANCIO – Le principali misure a sostegno delle imprese

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  • Mag 27, 2020
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, con applicazione immediata, il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, noto come “Decreto Rilancio”, che introduce ulteriori misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il decreto interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l’intento di assicurare l’unitarietà, l’organicità, la compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale.

Si riporta di seguito una sintesi delle principali misure introdotte a sostegno delle imprese e dell’economia.

Art. 24 – (Disposizioni in materia di versamento dell’Irap)

Il decreto prevede che non è dovuto dalle imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro e dai lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, il versamento:

  • del saldo Irap dovuto per il 2019;
  • della prima rata, pari al 40%, dell’acconto Irap dovuto per il 2020.

fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il periodo di imposta 2019.

L’applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.

Art. 25 – (Contributo a fondo perduto)

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva.

Non possono usufruire del contributo i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza, gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR, gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR, i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27, 38 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti alle Casse previdenziali private di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del Tuir; ai soggetti con un ammontare di compensi di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir o un ammontare di ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, relativi al periodo d’imposta 2019, non superiore a 5 milioni di euro; se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019.

Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché per i soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate apposita istanza (anche attraverso intermediario abilitato), entro 60 giorni dall’avvio della procedura telematica di presentazione della stessa. L’istanza dovrà contenere altresì un’autocertificazione che il soggetto richiedente non si trovi in una delle condizioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 28 – (Affitti – credito d’imposta)

Prevista l’istituzione di un credito d’imposta del 60% del canone mensile di locazione, di leasing o di concessione di immobili adibiti ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Possono usufruirne i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.

Condizione necessaria per fruire del credito d’imposta è che i soggetti locatari, se esercenti un’attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale di attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.

Il credito d’imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Detto credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Il credito può inoltre essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.

Seguirà un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per le misure attuative della misura.

Art. 84 – (Professionisti – indennità 1.000 euro)

Il decreto riconosce per il mese di maggio 2020 una indennità di 1.000 euro a favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del provvedimento;  iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.

A tal fine rileva, secondo il principio di cassa, la differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Al fine di ottenere il contributo il Professionista presenta all’Inps la domanda, nella quale autocertifica il possesso dei requisiti richiesti; l’Inps comunica all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione; l’Agenzia delle Entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito.

Art. 84 – (CO.CO.CO. – indennità 1.000 euro)

Ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto in esame, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 di 1.000 euro.

Art. 120 – (Adeguamento degli ambienti di lavoro – credito d’imposta)

Il decreto introduce un credito d’imposta nella misura dell’60% – per un importo massimo di 80mila euro – delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.

Beneficiari della misura sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico purché ricompresi nell’elenco allegato al medesimo decreto (es. bar, ristoranti, alberghi) nonché Enti del Terzo Settore.

Tra gli interventi agevolati rientrano i lavori necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, compresi quelli edilizi necessari per rifacimento spogliatoi e mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; arredi di sicurezza; quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo (es. sviluppo o acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti).

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti; utilizzabile esclusivamente in compensazione nell’anno 2021; cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Seguirà un decreto ministeriale contenente la disciplina relativa all’incentivo in esame.

Poiché in questa fase non possono essere identificati tutti i soggetti e tutte le categorie di investimenti necessari alla riapertura, la norma prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, possano essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e investimenti ammissibili all’agevolazione sempre rispettando il limite di spesa previsto.

Art. 122 – (Crediti d’imposta “anti covid-19” – cessione) 

Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto ai crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, potranno optare – in luogo dell’utilizzo diretto – per la loro cessione, anche parziale, ad altri soggetti (compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari).

L’attuazione della misura è demandata all’emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Art. 125 – (Sanificazione ambienti di lavoro – credito d’imposta) 

Riconosciuto un credito d’imposta del 60% (fino all’importo massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario) sulle spese – sostenute entro il 31 dicembre 2020 – per:

– sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;

– acquisto di dispositivi atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire, in linea generale, la salute dei lavoratori e degli utenti (ad esempio, mascherine, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, detergenti mani e disinfettanti, termometri, termoscanner, tappeti o vaschette decontaminanti e igienizzanti, barriere e pannelli protettivi).

Possono usufruirne gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi riconosciuti.

Art. 137 – (Terreni e partecipazioni – rivalutazione) 

Per le persone fisiche e le società semplici la possibilità di procedere alla rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni (sia agricoli che edificabili) è stata estesa ai beni posseduti al 1° luglio 2020 (l’ultima proroga era stata disposta dalla legge di Bilancio 2020 – Legge 27 dicembre 2020, n. 160). In tal caso l’imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell’11%:

– per le partecipazioni che, alla data del 1° luglio 2020, risultano qualificate ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c), del Tuir, e per le partecipazioni non qualificate;

– per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

L’Imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 settembre 2020; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 settembre 2020.

Rimaniamo come di consueto a disposizione per eventuali chiarimenti e in attesa delle nostre prossime news ricorda: se sei cliente dello Studio e ti interessa ricevere questo documento in formato pdf contatta la nostra segreteria: info@studio-bianchi.it

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